Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione dell'ingrediente gastronomico denominato «sfoglia emiliano-romagnola», attraverso l'istituzione di un distretto di ristorazione, realizzato sotto forma di una rete sistemica di «cucine» locali costituenti laboratori d'arte gastronomica e individuati nelle osterie, nelle trattorie, nei ristoranti, negli istituti alberghieri e nelle scuole di formazione.
      2. La sfoglia emiliana-romagnola, preparata secondo la ricetta originale di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, è un prodotto del patrimonio gastronomico della regione Emilia-Romagna, e di Bologna in particolare, le cui origini risalgono all'antica tradizione dell'arte culinaria.